Per il principio della «accountability»  il livello di sicurezza IT deve essere applicato e dimostrato, come richiesto da:

  • Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

  • Art. 5 "Principi applicabile al trattamento di dati personali"

  • Art. 25 "Protezione dei dati fin dalla progettazione"

  • Art. 32 "Sicurezza del trattamento"

  • Art. 35 "Valutazione di impatto sulla protezione dei dati"

  • Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)

  • Linee Guida AgID per lo sviluppo del software sicuro.

  • Autorizzazione n. 8/2016 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici (Garante della Protezione dei Dati Personali)

  • Standard volontari ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019

  • D.Lgs. 231/2001 (art. 24 bis) sulla digital crimes -> MOG 231 CINECA

  • D.Lgs. 65/2018  di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1148 (Network Information Security)

Il principio della «accountability» richiede a monte un’analisi del rischio di esposizione a incidenti sulla sicurezza IT e la documentazione che attesti l’esecuzione di tale analisi e le azioni/misure di mitigazione del rischio stesso.